Una sentenza della Corte di Cassazione a tutela dei freelance
No a compensi irrisori decisi arbitrariamente dagli editori. In mancanza di un accordo, il giornalista va pagato secondo il tariffario dell’Ordine
Il compenso del giornalista freelance non può essere stabilito in modo arbitrario dall’editore, ma deve essere frutto di un accordo.
Se così non è, si applicano le tariffe professionali stabilite dall’Ordine dei giornalisti. Lo ribadisce una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11011 del 13 maggio 2009, che ha condannato la società editrice a corrispondere la differenza tra il compenso versato e quello previsto dal tariffario dell’Ordine al giornalista freelance che aveva fatto ricorso al giudice.
Il compenso da lavoro autonomo del giornalista va quindi effettuato secondo i criteri fissati dall’art. 2233 del codice civile (che disciplina i compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, quali sono i giornalisti): in primo luogo va determinato sulla base di un accordo tra le parti (non può essere fissato quindi in modo arbitrario dall’azienda); in secondo luogo, se non c’è l’accordo, il giornalista va pagato sulla base delle tariffe professionali vigenti.
Se il compenso è irrisorio o in caso di controversia, il giornalista può ricorrere al giudice del lavoro per ottenere il pagamento delle differenze tra le somme percepite e quelle dovute in base al tariffario.
Un motivo in più per indurre le aziende a concordare preventivamente i compensi, anziché stabilirli unilateralmente come oggi spesso accade e, per i colleghi, a non accettare compensi non adeguati al lavoro svolto.
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Estremi
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 13 maggio 2009
Numero: n. 11011
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore – Presidente –
Dott. ROSELLI Federico – rel. Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19140/2006 proposto da:
N.M. DETTO M., già elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell’avvocato COLINI
CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CELLINI Tonino, giusta
mandato a margine del ricorso e da ultimo d’ufficio presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
FINEGIL EDITORIALE S.P.A.;
– intimata –
sul ricorso 5588/2006 proposto da:
FINEGIL EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso
lo studio dell’avvocato MARZANO MARCO STEFANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BRIOLINI MARIO, giusta mandato in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
N.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 780/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 27/10/2005 R.G.N. 1065/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/02/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l’Avvocato CELLINI TONINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
IGNAZIO PATRONE, che ha concluso chiedendo alla Corte di pronunciare
sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma
2, per manifesta fondatezza del ricorso principale e manifesta
infondatezza del ricorso incidentale, conclusioni confermate anche
dal Dott. MARCELLO MATERA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza del 27 ottobre 2005 la Corte d’appello dell’Aquila, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da N.M. contro la s.p.a. Finegil editoriale ed intesa ad ottenere differenze sui compensi dovuti per l’attività autonoma di pubblicista;
che la Corte rigettava la tesi svolta dalla società, secondo cui al N. era stato corrisposto quanto pattuito, stante la non attendibilità e comunque la genericità dell’unica prova testimoniale circa la sussistenza della pattuizione;
che, procedendo alla determinazione del compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., comma 1, ultima ipotesi, la Corte riteneva adeguata “la retribuzione del dipendente (il riferimento era all’art. 12 c.c.n.l.), poichè, mentre il compenso “a cottimo” è congruo per impegni quantitativamente minori, non può esso superare (in assenza di motivi ed argomenti specifici, che nel caso non sono stati addotti) il compenso globale, che tiene conto del valore complessivo della prestazione piena, e deve pertanto essere ritenuto adeguato e sufficiente”;
che contro questa sentenza ricorrono in via principale il N. ed in via incidentale condizionata la s.p.a. Finegil editoriale, che è anche controricorrente;
che il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
che la ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;
che col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 2233 cod. civ., e vizi di motivazione, per non avere la Corte d’appello applicato la tariffa professionale, invocata tempestivamente dal lavoratore, ed aver proceduto alla determinazione officiosa del compenso applicando il contratto collettivo dei giornalisti dipendenti ad un lavoratore pacificamente autonomo, senza motivare sul punto;
che il motivo è manifestamente fondato;
che il comma 1, dell’art. 2233 cit., affida al giudice la determinazione del compenso spettante al professionista intellettuale solo nel caso in cui esso non sia stato convenuto dalle parti e non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi;
che nel caso di specie la Corte di merito, negata la convenzione delle parti e in assenza di usi, ha escluso l’applicazione delle tariffe senza adeguatamente motivare;
che infatti nella motivazione qui sopra trascritta essa non ha detto perchè la retribuzione del lavoratore autonomo dovesse adattarsi meglio ad impegni “quantitativamente minori” nè comunque ha accertato l’entità dell’impegno del ricorrente; inoltre essa ha preteso “argomenti specifici” per non applicare il contratto collettivo dei giornalisti, quando l’unico e decisivo argomento era quello dell’essere concluso il contratto collettivo per i lavoratori subordinati e non quelli autonomi;
che, il secondo motivo rimane così assorbito;
che l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui viene dedotta la violazione degli artt. 1362 e 2233 cod. civ., nonchè vizi di motivazione, è manifestamente infondato poichè, attraverso la contestazione della decisione che nega la stipulazione di un patto sull’ammontare del compenso, esso tende ad ottenere da questa Corte di legittimità una nuova, impossibile valutazione della prova testimoniale;
che in conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Ancona la quale, adeguatamente motivando, determinerà il compenso dovuto al pubblicista e provvederà sulle spese processuali.
P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e rigetta quello incidentale; cassa in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009
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Sono un freelance e interessato all’argomento. E’ stato appena concluso un procedimento analogo, in primo grado, con rigetto del mio ricorso contro la Finegil Spa
Per comprendere pienamente l’intera vicenda processuale è necessario poter avere la sentenza del 27 ottobre 2005 della Corte d’appello dell’Aquila nonché il testo di partenza del ricorrente. E’ possibile?
Ringrazio per la cortese attenzione e in attesa porgo distinti saluti.
mario.valentini@tele2.it